Spiagge, assegnazione pasticciata
Il Comune aveva escluso una cooperativa per carenza di alcuni requisiti: il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar
( 03 Febbraio 2018 )Un vero e proprio pasticcio quello commesso dalla commissione di gara incaricata dal Comune di Sabaudia di esaminare le offerte pervenute per l’assegnazione, dalla durata di tre anni, di un tratto di arenile. L’esclusione della cooperativa “La Capanna”, posizionatasi inizialmente al primo posto, è stata illegittima. A sentenziarlo sono i giudici del Consiglio di Stato (sezione V), chiamati a pronunciarsi sul ricorso promosso dalla cooperativa contro la sentenza di primo grado pronunciata dal Tar nel 2016.
La gara oggetto del contenzioso riguarda, come accennato, l’affidamento triennale del servizio di gestione di un tratto di arenile, per un importo a base d’asta di diecimila euro all’anno. “La Capanna”, dichiarata aggiudicataria provvisoria, è stata poi esclusa e l’aggiudicazione è andata a “La Rapida 2004 sas”. Queste le motivazioni addotte dalla stazione appaltante: i bilanci 2012 e 2013 erano stati depositati presso l’ufficio del registro delle imprese oltre i termini di legge e il capitale aveva subito una riduzione al di sotto del minimo legale. Argomentazioni, queste, contestate nel merito e nella forma da parte della società cooperativa. Il ricorso presentato al Consiglio di Stato è fondato.
«Nessuna norma del disciplinare - scrivono i giudici - stabiliva, tantomeno a pena di esclusione, che i bilanci eventualmente prodotti dai concorrenti dovessero essere stati depositati presso l’ufficio del registro delle imprese nei “termini di legge”. Già questa sola circostanza si opponeva a che la contestazione relativa al tardivo deposito dei bilanci potesse assurgere a legittima causa di esclusione della gara». E tra l’altro non c’è stato alcun ritardo: il deposito - si legge in sentenza - deve ritenersi tempestivo».
In merito alla riduzione del capitale sociale, la ricorrente ha sottolineato che «le cooperative sono società a capitale variabile, non determinato in un ammontare prestabilito». Una censura che «risulta fondata». Solo la perdita dell’intero capitale sociale costituisce causa di scioglimento della società cooperativa. Inoltre, l’asserita inaffidabilità economico finanziaria della concorrente desunta dalle perdite evidenziate dai bilanci non doveva essere dedotta dal Tar, che - bacchettano i giudici d’appello - «si è inammissibilmente sostituito all’amministrazione».
Atti annullati, dunque, e Comune condannato a pagare 4.000 euro di spese legali. Rigettata invece la richiesta di risarcimento dei danni.
Il litorale di Sabaudia