( Sabaudia, 14 Ottobre 2010 )Il Presidente del Parco ha approvato il 22 settembre scorso il Disciplinare 2010 che permette la raccolta dei funghi nell'area protetta, con una serie di limitazioni indirizzate a limitare il numero complessivo di raccoglitori e soprattutto l'impatto della loro presenza sul delicato ecosistema forestale.
In generale la legge regionale vieta la raccolta di funghi nei parchi, a meno che l'ente gestore non preveda ad approvare specifiche modalità in deroga, come quelle appunto previste dalla delibera suddetta, che a certe condizioni ammette questa attività se ritenuta sostenibile.
Le principali limitazioni previste sono la raccolta permessa ai soli residenti nei comuni del Parco, e - con limitazione numerica - anche ai non residenti; la raccolta è permessa nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire da sabato prossimo 16 ottobre 2010.
I raccoglitori devono essere dotati del tesserino regionale in regola per l'anno 2010, e di specifico tesserino del Parco.
I tesserini sono reperibili da domani, giovedì 14 ottobre nelle sedi sotto elencate.
Il Corpo Forestale dello Stato ha previsto di intensificare le attività di sorveglianza, sia nei giorni di apertura che in quelli in cui la raccolta è vietata, avvalendosi del supporto, oltre che del Comando Territoriale Ambiente di Sabaudia, competente sul territorio del Parco, anche dell'UTB di Fogliano, normalmente impiegato per la gestione delle aree demaniali, nonché di personale del Comando Provinciale.
Nel periodo stabilito la raccolta è limitata ad una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo a persona e può essere esercitata esclusivamente al mattino dalle ore 6.30 alle ore 12.00 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
Il Presidente dell'Ente Parco, Gaetano Benedetto, ha così commentato: "Queste norme permettono ad un elevato numero di cittadini di accedere alla raccolta dei funghi nella foresta del Parco, nonostante il principio generale di tutela che impone un controllo del potenziale impatto di questa attività". "Abbiamo voluto favorire i residenti, in quanto sono coloro che maggiormente sostengono le necessarie limitazioni dovute alla presenza del Parco, indispensabili per conservare questo territorio con i suoi valori naturalistici. Già gli anni scorsi comunque è stata aperta la possibilità di raccolta, con numero chiuso, anche ai non residenti".
Se queste modalità sperimentali si dimostreranno efficaci, verranno confermate anche nei prossimi anni.
Modalità per ottenere i tesseriniPER LA FORESTA DEMANIALE (Residenti nei Comuni del Parco - Latina, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo), richiesta presso:- Museo del Parco di Sabaudia, presso Centro Visite del Parco, Via Carlo Alberto 107, Sabaudia (lun-sab 8.00-14.30); Tel. 0773/511385
- Porta del Parco di Sabaudia, Piazza del Municipio (lun-ven 9.15-12.30 e 16.30-20.00), Tel. 0773/515046
- Porta del Parco di San Felice Circeo, Piazza Lanzuisi (lun-sab 8.30-15.00), Tel. 0773/547770.
Per la raccolta nella Foresta Demaniale è previsto il pagamento dell'importo di Euro 50,00 a favore Tesoreria Provinciale dello Stato sul CCP n. 217042 con causale "MIPAAF cap 2475 capo 17 raccolta funghi anno 2010" (con bollettino con doppia ricevuta ed attestazione).
PER LA FORESTA DEMANIALE (Non Residenti nei Comuni del Parco)
A numero chiuso. Sono disponibili, ad esaurimento, presso la sola Sede Ufficio CFS - NOS di Sabaudia, Sede di Cerasella (Foresta Demaniale, S.s. 148 Pontina chilometro 89,200, Loc. Cerasella), Sabaudia (lun-sab 9.00-13.00); Tel. 0773/531723:
- a) la raccolta ai residenti nel Comune di Pontinia, fino ad un massimo di n. 100 permessi stagionali che verranno rilasciati che verranno rilasciati presso l'ufficio CFS di Cerasella, in ordine di arrivo e ad esaurimento secondo quanto previsto all'articolo 4, previo il pagamento delle stesse quote previste per i residenti del Parco
- b) la raccolta per tutti i residenti negli altri comuni della Provincia di Latina fino ad un massimo di 250 permessi stagionali, che verranno rilasciati presso l'ufficio CFS di Cerasella, in ordine di arrivo e ad esaurimento, previo il pagamento delle stesse quote previste per i residenti del Parco
- c) la raccolta per tutti i non residenti in provincia di Latina fino ad un massimo di 100 permessi stagionali, che verranno rilasciati presso l'ufficio CFS di Cerasella, in ordine di arrivo e ad esaurimento, previo il pagamento delle stesse quote previste per i residenti del Parco.
Per la raccolta nella Foresta Demaniale è previsto il pagamento dell'importo di Euro 50,00 a favore Tesoreria Provinciale dello Stato sul CCP n. 217042 con causale "MIPAAF cap 2475 capo 17 raccolta funghi anno 2010" (con bollettino con doppia ricevuta ed attestazione). Per i permessi rilasciati a Cerasella gli interessati dovranno prima ritirare, presso la stessa sede, il bollettino di conto corrente numerato col quale effettuare il versamento.
Per i permessi rilasciati a Cerasella NON SONO AMMESSE DELEGHE, l'interessato dovrà presentarsi personalmente mostrando il tesserino regionale e un documento di identità.
PER IL QUARTO FREDDO E SELVA PIANA (la raccolta è autorizzata per i residenti e a coloro che sono proprietari di un fondo o immobile in essa incluso, ai legali conviventi e ai parenti di primo grado).
- Museo del Parco di Sabaudia, presso Centro Visite del Parco, Via Carlo Alberto 107, Sabaudia (lun-sab 8.00-14.30); Tel. 0773/511385;
- Porta del Parco di Sabaudia, Piazza del Municipio (lun-ven 9.15-12.30 e 16.30-20.00), Tel. 0773/515046;
- Porta del Parco di San Felice Circeo, Piazza Lanzuisi (lun-sab 8.30-15.00), Tel. 0773/547770.
In quest'ultimo caso non sono previsti pagamenti, ma una autocertificazione su modulo presso i suddetti uffici.
Altre regole stabilite sono le seguenti. E' vietata la raccolta di funghi immaturi o troppo piccoli di cui alle seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo: a) Amanita cesarea (ovolo buono) cm. 4; b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4; c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4; d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5; e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4; f) Russula virescens (verdone) cm. 4. Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3. I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. A tal fine è vietato l'ingresso in Foresta con falcetti, roncole, rastrelli, zappe, e arnesi analoghi. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. E' vietato qualunque altro genere di contenitore (es. buste di plastica). E' espressamente vietata la raccolta dei funghi in tutte le località della Foresta Demaniale ed in particolare nelle zone di "Riserva Integrale": Rovine di Circe, Piscina della Gattuccia, Lestra della Coscia, Piscina delle Bagnature, recintate con rete metallica e provviste di cartelli di divieto di accesso.