Niente sanatoria sul promontorio
Depositata ieri la sentenza del Consiglio di Stato. I titoli edilizi erano stati annullati per lottizzazione nel 1982
( 03 Gennaio 2018 )Bene ha fatto il Comune di San Felice Circeo, dopo aver annullato i titoli edilizi quarant’anni fa circa, a dichiarare inammissibile la domanda di concessione della sanatoria presentata dalla società “Lamar”, con conseguente ordine di demolizione di tutte le opere realizzate. A sentenziarlo sono i giudici amministrativi del Consiglio di Stato (sezione Sesta), che hanno confermato, seppur con motivazione in parte diversa, la pronuncia del Tar di Roma del 2011.
La vicenda affonda le radici in epoca lontana. L'ordinanza impugnata risale al 2000, ma i primi atti sono di parecchio tempo prima. Con un'ordinanza sindacale del 1982 il Comune di San Felice Circeo ha annullato in autotutela delle licenze edilizie per la costruzione di tre villini (1447 metri cubi) nella zona di Vasca Moresca. Una decisione presa sulla base di una contestazione: quei lotti erano stati fatti oggetto di una presunta lottizzazione edilizia. Nel 1986 la richiesta di sanatoria, dichiarata poi improcedibile dal Comune per la mancata produzione di nulla-osta (tra cui quello del Parco), nonché del piano di lottizzazione dell'area visto che le originarie licenze erano state annullate.
A nulla è servito il ricorso d’appello promosso dalla società, anche se il procedimento penale avviatosi all’epoca per lottizzazione abusiva si era risolto favorevolmente per insussistenza del fatto. «Correttamente - scrivono i giudici - il Comune ha chiuso la pratica di condono avviata dalla società con la determinazione di improcedibilità in conseguenza della protratta assenza agli atti della documentazione rilevante ed essenziale, ossia dei nulla-osta delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli». E, visto che il ricorrente ha lamentato l’inerzia da parte di questi enti, il Consiglio di Stato precisa che il richiedente il condono avrebbe potuto rappresentare quanto accaduto e/o agire in giudizio per superare ogni inerzia. «Ne consegue che il Comune, rilevata l’assenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda (...) non poteva che respingerla». Anche se il procedimento penale si era concluso in maniera favorevole, perché sul merito i giudici amministrativi si erano pronunciati nel 1985 evidenziando l’irrilevanza dell’eventuale soluzione positiva del procedimento penale concernente questi fatti.
Il ricorso è stato quindi respinto: l’ordine di demolizione è legittimo.