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La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

L’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

Inoltre, il successivo comma 5 dello stesso art.32 precisa che “a decorrere dal 1 luglio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

Con la legge 25 del 26/02/2010 (GU 48 del 27/02/2010) la proroga è stata estesa al 01 gennaio 2011 (articolo 2, comma 5).